“L’organo di polizia che contesta la violazione dell’art. 141, primo comma, Codice della Strada deve fornire elementi “oggettivi” utili a confermarla in giudizio (Nella fattispecie l’organo accertatore aveva desunto l’elevata velocità del mezzo condotto ricorrente dallo spazio di fermata del veicolo, senza considerare che, nella collisione, era stata asportata la ruota anteriore e, pertanto, l’impianto frenante era completamente inefficiente: le tracce di incisione sull’asfalto non sono state ritenute paragonabili alle tracce di frenata lasciate sull’asfalto dove il conducente raggiunge il punto di quiete ad una distanza di arresto conseguente alla velocità (Giudice di Pace di Parma, Dott. GAIBA, 25 novembre 2024, n. 845)“(LEGGI SENTENZA)S 845_2024
VIOLAZIONE NORME DEL CODICE DELLA STRADA – ART. 141, PRIMO COMMA, C.D.S. – PROVA DA FORNIRE AI SENSI DELL’ART. 7 D.LGS. 150/ 2011.
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- Aprile 4, 2025
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