La verifica dell’eccessiva onerosità non può essere basata soltanto sull’entità dei costi di riparazione dell’autoveicolo. Il Giudice deve valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno un arricchimento per il danneggiato (nel caso specifico, nonostante l’antieconomicità, è stato ritenuto insussistente l’arricchimento – trattandosi, peraltro, di veicolo con alimentazione GPL non facilmente reperibile sul mercato – stante la modesta differenza tra la somma corrisposta dalla Compagnia, €. 4.200,00, e l’importo delle riparazioni effettuate e documentate, €. 6.500,00)(Giudice di Pace di Parma, Dott.ssa G. CESARETTI, 20 giugno 2024, n. 569). Leggi la sentenzaGdP – 569_24
RISARCIMENTO DEL DANNO PROVOCATO DA CIRCOLAZIONE STRADALE – RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA EX ART. 2058 C.C. – RIPARAZIONI ANTIECONOMICHE
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- Giugno 23, 2024
- 6:24 pm
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