Il danneggiato, anche qualora sia accertata in giudizio la graduazione della colpa tra i corresponsabili, può chiedere di essere integralmente risarcito del danno da uno solo dei corresponsabili. Il danno da “fermo tecnico” può essere liquidato anche in assenza di prova specifica, ed anche in via equitativa rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività scvlta da un legale in detta fase pre-contenziosa (Giudice di Pace di Parma, Dott.ssa G. CESARETTI, 16 novembre 2022 n. 1023). Leggi sentenzaGdP 1023_22
RISARCIMENTO DEL DANNO PROVOCATO DA CIRCOLAZIONE STRADALE – ART. 2055 C.C. – FERMO TECNICO – SPESE LEGALI STRAGIUDIZIALI
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- Novembre 16, 2022
- 6:12 pm
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