Responsabilità medica – Consenso informato

E’ onere del medico provare, a fronte dell’allegazione d’inadempimento da parte del paziente, l’adempimento dell’obbligazione di fornirgli un’informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze, senza che sia dato presumere il rilascio del consenso informato sulla base delle qualità personali del paziente. Inoltre, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all’uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo standard (Tribunale di Parma, Dott. E. Vernizzi, 7 giugno 2018 n. 880)https://www.giovanniartusi.com/wp-content/uploads/2020/04/Trib.-PR-880_2018.pd

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