La responsabilità del Gestore Autostradale per danni provocati dalla sede stradale deteriorata ha natura oggettiva (art. 2051 c.c.) ed è esclusa solo con la prova del caso fortuito che presenti caratteri di imprevedibilità e inevitabilità dovuta alla condotta di un terzo soggetto. Non è sufficiente che il gestore dimostri di essere intervenuto sul posto con messaggi agli utenti innanzitutto perché detti avvisi sono stati fatti dopo l’evento di cui è causa e poi perché dovere della convenuta è quello anche di vigilare costantemente sulla carreggiata stradale di cui è concessionaria (Giudice di Pace di Reggio Emilia, Dott. Maghenzani, 18 gennaio 2021 n. 45).Leggi la sentenza (GdP RE 18.01.21)
Giovanni Artusi
L’Avv. Giovanni Artusi esercita la professione forense dal 1999 offrendo assistenza legale in materia di diritto civile (commerciale, societario, responsabilità civile, assicurativo e fallimentare) sia nella fase stragiudiziale che giudiziale (compresa la fase esecutiva), prevalentemente presso gli uffici giudiziari delle circoscrizioni di PARMA e REGGIO EMILIA (Tribunali e Giudici di Pace).