PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – RESPONSABILITA’ DA COSA IN CUSTODIA – EVENTO NATURALE – FULMINE – CASO FORTUITO – INSUSSISTENZA

La natura oggettiva della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. comporta che il caso fortuito sia integrato solo dall’evento esterno alla sfera soggettiva del custode, imprevedibile ed inevitabile. L’allegazione del Comune circa la riferibilità del distacco e della caduta di parti del rivestimento della ciminiera dell’ex Zuccherificio all’azione dirompente di un fulmine che, quel giorno, l’avrebbe colpita non è da sola sufficiente a provare la sussistenza del caso fortuito, atteso che il custode deve adottare quegli accorgimenti che con la normale diligenza possano evitare il verificarsi dell’evento dannoso (nel caso di specie il rafforzamento della struttura in modo adeguato attraverso misure di protezione, peraltro, compiute solo successivamente al sinistro, avrebbe ebvitato l’evento in caso di condizioni atmosferiche avverse, considerato che la caduta di un fulmine, mentre un temporale è in atto, è un fatto del tutto prevedibile)(Giudice di Pace di Parma, Dott. A. Rizzi, 30 novembre 2021 n. 1216).

Leggi la sentenza (GdP PR 30.11.21)

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