Proroga termini processuali – Art. 155 c.p.c.

La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ai sensi dell’art. 155, quinto comma, c.p.c., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006 ma anche a quelli già pendenti a tale data, in forza dell’art. 58, terzo comma, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, che, tuttavia, non essendo una norma di interpretazione autentica, dispone solo per l’avvenire e quindi opera limitatamente ai termini in scadenza dopo la sua entrata in vigore, avvenuta il 4 luglio 2009, e non a quelli che che a tale data risultino già scaduti (Corte d’Appello di Bologna, 26 gennaio 2016 n. 133).https://www.giovanniartusi.com/wp-content/uploads/2020/04/D.d.A.-BO-133_2016.pdf

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