PROCEDURA CIVILE – CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO – TRASMISSIONE DOCUMENTI CON WETRANSFER – NULLITA’ – ESCLUSIONE; PROCEDURA CIVILE – CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO – ECCEZIONE DI NULLITA’ – TERMINE; PROCEDURA CIVILE – CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO – POTERI DEL CONSULENTE – ACQUISIZIONE DOCUMENTI;

L’utilizzo da parte del C.T.U. dello strumento applicativo wetransfer che, come noto, consente il trasferimento di dati che rimangono a destinazione del destinatario per un periodo di tempo limitato, non comporta la nullità della Consulenza, atteso che il materiale trasferito (fonte di cognizione) non risulta conclusivamente disperso, ma solo indisponibile mediante il collegamento al link fornito, sicché l’interessato potrebbe lamentarsi solo nel caso in cui il depositario (il C.T.U.) gli avesse negato la consultazione di quel materiale aliunde reperibile.

L’eccezione di nullità della C.T.U. deve essere ritualmente introdotta alla prima udienza successiva al deposito dell’elaborato peritale.

In materia di Consulenza Tecnica d’Ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio (Tribunale di Parma, Dott. Marco Vittoria, ordinanza 14 marzo 2022). Leggi il provvedimento: TRIB. PR 14.03.2022

Lascia un commento

Condividi Su: