Pubblicato Martedì, 16 Luglio 2013
L’opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice deve non già stabilire se l’ingiunzione fu emessa legittiamente in relazione alle condizioni dettate dalla legge per l’emanazione del provvedimento monitoro, ma accertare il fondamento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo e, qualora il credito risulti fondato, deve accogliere la domada indipendentemene dalla validità e sufficienza degli elementi in base ai quali l’ingiunzione fu concessa, rimanendo irrilevanti ai fini di tale accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non escludano la sussistenza del credito (Giudice di Pace di Parma, Avv. REGGI, 30 gennaio 2013, n. 218) Visualizza