Locazione di bene mobile “Autonoleggio” – Ritardata restituzione – Prova

Pubblicato Giovedì, 21 Febbraio 2013

Al contratto di autonoleggio si applica il principio in forza del quale quando il creditore (locatore) cita in giudizio il debitore (conduttore) per chiedere l’adempimento di una obbligazione (rirarcimento danni da ritardata restituzione del veicolo ai sensi dell’art. 1591 c.c.) deve fornire in giudizio solo la prova del titolo su cui si fonda l’obbligazione, mentre graverà sul debitore l’onere di provare che l’obbligazione è stata adempiuta (cioè, sostanzialmente, di avere restituito il bene nei termini contrattuali) (Giudice di Parma, Dott. RIZZI, 16 luglio 2012, n. 1520) Visualizza

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