Pubblicato: Giovedì, 21 Febbraio 2013
In forza del principio della c.d. “rappresentanza apparente”, il contratto concluso dal falso rappresentante spiega i suoi effetti nei confronti dl rappresentato qualora quest’ultimo abbia dato causa all’apparente legittimazione ed il terzo senza sua colpa abbia confidato nella realtà di tale legittimazione, L’applicabilità di tale pincipio dell’apparenza del diritto richiede dunque che il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito il relativo potere e che il terzo abbia in buona fede fatto affidamento sulla esistenza di detto potere (Giudice di Pace di Parma, Avv. REGGI, 30 gennaio 2013, n. 218) Visualizza