Pubblicato Giovedì, 21 Febbraio 2013
“In caso di danno riportato della cosa locata, il conduttore, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova che il danno si è verificato per causa a lui non imputabile. Il danno da fermo tecnico è quantificabile nel presumibile ricavo che il locatore avrebbe ottenuto se avesse potuto noleggiare il mezzo incidentato ai clienti” (Tribunale di Parma, Dott. NIGRO, 26 gennaio 2010, n. 102) Visualizza