Fallimento – interruzione – termine per la riassunzione – decorrenza

Pubblicato Lunedì, 09 Giugno 2014

In ipotesi di fallimento di una parte in corso del giudizio, evento che determina l’interruzione automatica ai sensi dell’art. 43 Legge Fallimentare, il termine trimestrale per la riassunzione del giudizio decorre, per l’altra parte, dallla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo (es.: proposizione della domanda di insinuazione allo stato passivo). L’estinzione per mancata rissunzione, nel giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza) (Tribunale di Parma, Dott. CHIARI, 31 dicembre 2013 n. 1695) Visualizza

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