Pubblicato Mercoledì, 17 Luglio 2013
La domanda proposta nei confronti del fallimento va dichiarata improcedibile, stante la disciplina giuridica speciale che regola l’accertamento dei diritti e dei crediti nei confronti dei fallimenti e la competenza del Tribunale fallimentare (Tribunale di Parma, Dott. IOFFREDI, 11 giugno 2008, n. 964) Visualizza