In ossequio ai principi cardine della procedura civile dettati in punto di condizione dell’azione, è da escludersi l’ammissibilità delle domande di condanna condizionate laddove subordinate al verificarsi di circostanze per cui siano richiesti necessariamente ulteriori accertamenti di merito, da compiersi in un diverso giudizio di cognizione, con conseguente carenza dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. (Tribunale di Parma, Dott. S. Curadi, 17 giugno 2019 n. 897). VISUALIZZA SENTENZA
Domanda di condanna subordinata all’esito di un accertamento di merito da compiersi in un diverso procedimento – Inammissibilità per carenza di interesse ad agire
- Giovanni Artusi
- Giugno 17, 2019
- 10:16 pm