Pubblicato Martedì, 16 Luglio 2013
Ai fini della identificazione della causa petendi posta dalla parte a base della domanda non rilevano tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l’insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta, sicchè è compito precipuo del giudice la corretta inividuazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa (Tribunale di Parma, Sez. Distaccata di Fidenza, Dott. CINA, 9 novembre 2012, n. 142) Visualizza