Pubblicato Martedì, 16 Luglio 2013
Il veicolo coivolto in un incidente stradale e che abia subito danni, anche non di entità rilevane, viene spesso a trovarsi nele condizioni tecniche di non poter cicolare come semplice ed automatico effetto del sinistro, come pure tale situazione può concretizzarsi in modo soltanto mediato quando il veicolo, seppur marciante, debba comunque sostare presso un’officina per le necessarie riparazioni. In tutte queste situazioni, accomunate dall’inutilizzabilità del mezzo da parte del proprietario si realizza un fermo del veicolo. Tale fermo, però, si ribadisce, non coincide necessariamente con il c.d. Fermo tecnico, il quale consiste esclusivamente nel periodo strettamente necessario per provvedere alle riparazioni, ma coincide con quello che si definisce “fermo effettivo”, ricomprendente, invece, l’intero arco temporale nel quale il veicolo risulta di fatto inutilizzabile. Il c.d. danno da fermo tecnico può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contrariadal momento ch ciò che rileva è che il danneggiato sia stato privato del vecolo per un certo periodo di tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato, iacchè l’auto è, anche durantela sosta, fonte di spese di gestione. Per la quantificazione della diaria per fermo tenico, il criterio di riferimeno deve essere costituito dal costo medio di noleggio giornaliero per un autoveicolo di cilindrata corrispondente a quello oggetto delle riparazioni (nel caso de quo €. 150,00 al giorno)(Giudice di Pace di Parma, Avv. MAZZA, 1 dicembre 2009, n. 3035) Visualizza