Pubblicato Martedì, 16 Luglio 2013
In ipotesi di fallimento di una parte in corso del giudizio, evento che determina l’interruzione automatica ai sensi dell’art. 43 Legge Fallimentare, il termine trimestrale per la riassunzione del giudizio decorre, per l’altra parte, dall’annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle Imprese (Tribunale di Parma, Dott. SINISI, 25 giugno 2013) Visualizza