Pubblicato Giovedì, 21 Febbraio 2013
“In caso di perdita (furto) della cosa locata, il conduttore, per superare la presunzione di responsabilità di cui all’art. 1588 c.c. deve provare non solo il dato obiettivo della perdita o del deterioramento ma altresì dell’assenza di colpa e cioè del caso fortuito o della forza maggiore” (Tribunale di Parma, Dott. MARI, 30 gennaio 2012, n. 87) Visualizza